S.S. 131 km. 76,900 – Marrubiu (Oristano)
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Normativa in materia di derattizzazione

Norme per il servizio di derattizzazione in sicurezza

DERATTIZZAZIONE


Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

ORDINANZA 18 dicembre 2008 (Pubblicato in: GU n. 13 del 17 gennaio 2009 – valida fino al 16 gennaio 2010)
Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati.
In sintesi:
Vieta a chiunque l’uso improprio, la preparazione e l’abbandono di esche contenenti sostanze nocive per l’uomo, gli animali e l’ambiente.
Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da ditte specializzate, debbono essere effettuate con modalità tali da non nuocere in alcun modo le persone e le altre specie animali, e pubblicizzate dalle stesse ditte tramite avvisi esposti nelle zone interessate, con indicazione della presenza del veleno e delle sostanze utilizzate.
I produttori di sostanze pericolose (topicidi, ratticidi, lumachicidi e nematocidi) devono aggiungere al prodotto sostanze che lo renda sgradevole ai bambini e agli animali non bersaglio. Nel caso dei prodotti commercializzati in forma di esca alimentare, la loro somministrazione deve essere effettuata esclusivamente in contenitori con accesso al solo animale bersaglio.


Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

ORDINANZA 19 marzo 2009 (Pubblicato in: GU n. 79 del 4 aprile 2009)
Modifiche all'Ordinanza 18 dicembre 2008 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, recante «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati».
In sintesi:
Viene introdotta la parola “rodenticidi” in luogo di “ratticidi e topicidi”. Introduce semplificazioni per il rilascio delle autorizzazioni al commercio per i produttori di rodenticidi, qualora la modifica relativa alla sostanza amaricante non influisca sulle caratteristiche dei preparati né sulla loro efficacia.


Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

CIRCOLARE 3 aprile 2009

Chiarimenti in merito all'adeguamento delle autorizzazioni di presidi medico-chirurgici sulla base delle Ordinanze Ministeriali 18 dicembre 2008 e 19 marzo 2009 recanti «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati».

In sintesi:

Fornisce chiarimenti sulla procedura semplificata introdotta nell’Ordinanza del 19 marzo 2009, e sulle etichette dei prodotti formulati come “esche”.


Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

DECRETO 31 luglio 2009 (Pubblicato in: GU n. 186 del 12 agosto 2009)

Notifica del decreto di adeguamento di prodotti fitosanitari secondo le Ordinanze Ministeriali 18 dicembre 2008 e 19 marzo 2009 recanti «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati».

In sintesi:

Si autorizza la variazione di composizione relativa ai coformulanti, dei prodotti elencati. Si potranno inoltre apportare variazioni al testo delle etichette, inserendo ulteriori frasi cautelative atte ad assicurare il corretto impiego dei prodotti in conformità alle nuove disposizioni in materia.


Ministero della salute
ORDINANZA 14 gennaio 2010 (Pubblicato in: GU n. 33 del 10 febbraio 2010 – valido fino al 9 febbraio 2012)
Proroga e modifica dell'ordinanza 18 dicembre 2008, come modificata dall'ordinanza 19 marzo 2009, recante «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati».
In sintesi:
Vengono aggiunti i seguenti commi:
Al termine delle campagne di derattizzazione, le ditte specializzate devono provvedere alla bonifica del sito mediante il ritiro delle esche non utilizzate e delle spoglie dei ratti o di altri animali infestanti.
Nelle aree protette per motivi di salvaguardia di specie selvatiche particolarmente minacciate dai ratti, e' possibile effettuare, previa comunicazione al Ministero della salute, operazioni di derattizzazione mediante rodenticidi senza l'utilizzo degli appositi contenitori di esche rispettando particolari condizioni.

Ministero della salute
ORDINANZA 10 febbraio 2012 (Pubblicato in: GU n. 58 del 9 marzo 2012 – valida fino all’8 marzo 2014)
Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati.
In sintesi:
Il termine di validità dell'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 18 dicembre 2008, come modificata dall'ordinanza 19 marzo 2009 e dalla presente, è prorogato di ulteriori 24 mesi.



ANTINCENDI

Legge 21 novembre 2000, n. 353 - Legge Quadro contro gli incendi dei boschi –
In Sintesi:
Le disposizione contenute nella legge quadro indicano le definizioni essenziali di incendio boschivo, le competenze per la previsione la prevenzione e la lotta attiva, sancisce le competenze e le sanzioni per i trasgressori di quanto nella legge contenuto.
La finalità della legge è la conservazione e la difesa del patrimonio boschivo nazionale, intendendo per incendio boschivo un fuoco che ha la possibilità di espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture antropizzate poste all’interno delle predette aree o su zone limitrofe.
La Sardegna in quanto regione autonoma risponderà al contenuto della legge attraverso quanto previsto dal suo statuto autonomo e dai regolamenti attuattivi.
Ad ogni modo è compito della Regione, secondo quanto prescritto nella legge, attivare sulla base di linee guida ben definite, emanate annualmente sull’esperienza della campagna antincendio precedente, le azioni opportune di previsione, prevenzione e lotta attiva.
Il piano annualmente revisionato deve quantomeno prevedere:
le cause determinanti incendi e i fattori che possano favorire lo svilupparsi
i periodi di rischio, con indicazione dei dati enemologici e l’esposizione ai moti ventosi
le aree a rischio rappresentante in una cartografica tematica aggiornata
quali gli interventi di prevenzione
gli indici di pericolosità
logistica dei mezzi e degli uomini
le operazioni di pulizia e di silvicultrua miranti alla riduzione dei rischi
campagne formative ed informative
previsione economico finanziaria del piano

DELIBERA REGIONALE N. 16/20 DEL 09.04.2013 Prescrizioni Regionali Antincendio, revisione anno 2013

In Sintesi: con questa delibera l’Assessore della Difesa dell’Ambiente evidenzia la necessità di procedere all’emanazione delle prescrizioni regionali 2013 al fine di darne immediata applicazione. Inoltre sancisce di approvare le prescrizione antincendio previste nell’allegato, di autorizzare la Direzione della Protezione Civile ad attuare le procedure di divulgazione, di dare mandato alla Direzione generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di adempiere ai compiti attribuibili; di pubblicare le prescrizione regionali nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATO ALLA DELIB. 16/20 DEL 09.04.2013 PRESCRIZIONI REGIONALI ANTINCENDIO

In sintesi: I numeri utili per segnalare un incendio sono – numero verde del corpo forestale 1515; 115 dei Vigili del Fuoco; 113 della Polizia di Stato e il 112 dei Carabinieri. Il punto più importante del piano, oltre norme di e le cautele in caso di incendio è costituito dalla definizione dei periodi di rischio:
RISCHIO ELEVATO: 01 GIUGNO – 15 OTTOBRE
Area Limitrofa al bosco (300 mt. Dal 01 giugno al 15 ottobre e 100 metri ddal 16 ottobre al 30 ottobre).
In questo periodo è vietato accendere fuochi per abbruciamento stoppie o simili, smaltire braci, gettare sigarette/fiammiferi e simili dai finestrini; fermare automezzi con la marmitta catalitica al contatto con materiale vegetale.

Deroghe:
è ammessa l’apertura dei viali parafuoco con l’uso del fuoco è amessa tra il 01 giugno e il 10 luglio previa autorizzazione scritta del C.F.V.A. competente.
Abbruciamento agricolo ammesso nel periodo tra il 15 e il 31 maggio previa autorizzazione scritta
Dal 01 giungo al 30 giugno e dal 15 settembre al 30 settembre soltanto ai soggetti muniti di autorizzazione del CFVA competente per territorio
Dal 01 settembre al 14 settembre per superfici non superiori ai 10 HA per soggetti muniti di apposita autorizzazione del CFVA
Dal 01 settembre al 31 ottobre a soggetti singoli o associati, che tramite i Sindaci, presentino specifici progetti di interventi
Dal 01 luglio al 20 luglio e dal 15 agosto al 14 settembre, nei soli terreni irrigui, ai soggetti muniti di autorizzazione del CFVA (abbruciamento residui cerealicoli, carciofaie, di potature, etc.

Prescrizioni per i proprietari:

Entro il 15 giugno i proprietari e conduttori dei terreni a qualsiasi categoria d’uso devono ripulire i terreni da rovi, sterpaglie, materiale secco, l’area limitrofa alle strade pubbliche per almeno mt. 3
Entro il 15 giugno i proprietari e conduttori di fondi agricoli oltre a quanto prima dovranno anche creare una fascia di mt. 5 introni ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati agli animali
Entro il 15 giugno i proprietarie conduttori di colture agricole superiori ai 10 ha devono creare fascia di 3 metri perimetrale e di 5 mt se limitrofe a centri urbani o a aree boschive
Entro il 15 giugno ANAS ed enti pubblici devono garantire la sicurezza delle viabilità mediante creazione di fascia di sicurezza di mt. 3
Stesse prescrizioni valgono per i gestori delle Linee elettriche. (5 mt in presenza di arbusti, 3 mt in presenza di altre essenze)
Etc.

In sostanza il termine del 15 giugno, salvo che previamente autorizzato e solo in presenza di un andamento climatico che abbia impedito l’avanzata riduzione di umidità della vegetazione, è il termine per mettere in sicurezza le aree erbose e cespugliate con fasce di sicurezza variabili tra i 3 mt. ai 5 mt.